Il decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ha previsto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che riconosce a “chiunque” il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato decreto, “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5 bis” (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016).
Per effetto delle suddette modifiche, occorre distinguere tra le seguenti tipologie di accesso:
ACCESSO CIVICO (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013)
Chiunque può richiedere, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. La struttura commissariale, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, viene indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
ACCESSO GENERALIZZATO (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013)
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del predetto decreto legislativo n. 33/2013. Se la struttura commissariale individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Si veda in proposito la modulistica allegata che dovrà essere inviata al seguente indirizzo.
Modulo richiesta accesso civico
Modulo richiesta accesso civico generalizzato
Commissario Straordinario D.P.C.M. 13 maggio 2025
PEC: commissariostraordinarioSIN@pec.stoppanicogoleto.it
MAIL: commissariostraordinario@stoppanicogoleto.it
Indirizzo: Via Rati 66 – 16016 Cogoleto Genova
C.F. 95252650106
Commissario Straordinario ex art. 12 legge 44/2019
Telefono: 010 913 1160
Pec: commissariostraordinario@pec.stoppanicogoleto.it
Mail: commissariostraordinario@stoppanicogoleto.it
Indirizzo: Via G. Marconi 165, 16011 Arenzano
C.F.: 95213530108
